A
- Lettera: A
Accordo 20 gennaio 2016
Accordo ai sensi dell’articolo 9 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 tra il Governo Regioni Province Comuni e Comunità Montane finalizzato alla completa informatizzazione degli adempimenti previsti dall’articolo 9 della legge 27 marzo 1992 n. 257 e dagli articoli 250 e 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto.
(Rep. Atti n. 5 del 20 gennaio 2016)
- Lettera: A
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(Rep. Atti n. 223/CSR).
(GU n.8 del 11.01.2012)
- Lettera: A
Accordo 22 febbraio 2012
Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonche' le modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione i soggetti formatori la durata gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' della formazione in attuazione dell'art. 73 comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (Repertorio atti n. 53/CSR).
(GU n.60 del 12-03-2012 - S.O. n. 47)
- Lettera: A
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislative 28 agosto 1997 n. 281 tra ii Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento proposto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali recante: 'Linee guida per ii settore della musica e delle attività ricreative ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81'.
(Rep. atti 144/CSR del 25 luglio 2012)
- Lettera: A
Accordo 26 gennaio 2006
Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome attuativo dell'articolo 2 commi 2 3 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003 n. 195 che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407).
(GU n.37 del 14.02.2006)
- Lettera: A
Accordo CSR n. 55 del 7 febbraio 2013
Procedura operativa Valutazione rischi igiene impianti trattamento aria
- Lettera: A
Accordo europeo dell´8 ottobre 2004
ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO (8/10/2004)
(Accordo siglato da CES - sindacato Europeo; UNICE-“confindustria europea”; UEAPME - associazione europea artigianato e PMI; CEEP - associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale) Bruxelles 8 ottobre 2004
Il 09 giugno 2008 è sigalto l’Accordo interconfederale per il recepimento dell’Accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato concluso l’8 ottobre 2004 tra Unice-Ueapme Ceep e Ces.
- Lettera: A
Accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002
Accordo-quadro europeo sul telelavoro 2002
- Lettera: A
Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
dd) 'modello di organizzazione e di gestione': modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.
- Lettera: A
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 facente parte del servizio di cui alla lettera l).
- Lettera: A
Art. 267 - Definizioni
Qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie, o intossicazioni.
Art. 268 - Classificazione degli agenti biologici
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili di norma efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.
3. L'allegato XLVI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2 3 e 4.
- Lettera: A
1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
2) una sostanza miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato. (N)
Nota
(N) Lettera sostituita dall'art. 1 lett. g del d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 39
- Lettera: A
Una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.(N)
Nota
(N) Lettera sostituita dall'art. 1 lett. g del d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 39
- Lettera: A
Tutti gli elementi o composti chimici sia da soli sia nei loro miscugli allo stato naturale o ottenuti utilizzati o smaltiti compreso lo smaltimento come rifiuti mediante qualsiasi attività lavorativa siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato.
- Lettera: A
- agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;
Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
- agenti chimici che pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo lettera b) numero 1) comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII.
- Lettera: A
Per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
- Lettera: A
(AIT) Auto-Ignition Temperature
CEI EN IEC 60079-0 Atmosfere esplosive Parte 0: Apparecchiature – Prescrizioni generali
...
3.6 auto-ignition temperature (AIT)
lowest temperature (of a surface) at which, under specified conditions (according to IEC 6 0079-20-1), an ignition of a flammable gas or vapour in mixture with air or air/inert gas occurs
- Lettera: A
Art. 247 - Definizioni
Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:
a) l'actinolite d'amianto n. CAS 77536-66-4;
b) la grunerite d'amianto (amosite) n. CAS 12172-73-5;
c) l'antofillite d'amianto n. CAS 77536-67-5;
d) il crisotilo n. CAS 12001-29-5;
e) la crocidolite n. CAS 12001-28-4;
f) la tremolite d'amianto n. CAS 77536-68-6.
- Lettera: A
American National Standards Institute
L'American National Standards Institute (ANSI) è un'organizzazione privata senza scopo di lucro che sovrintende lo sviluppo di standard di consenso volontario per prodotti, servizi, processi e sistemi negli Stati Uniti.
È membro dell'ISO (Organizzazione Internazionale per la normazione) e dell'IEC (Commissione Elettrotecnica Internazionale).
ANSI si occupa di approvare e registrare gli standard americani redatti per vari settori.
L'organizzazione coordina anche gli standard statunitensi con gli standard internazionali in modo che i prodotti americani possano essere utilizzati in tutto il mondo.
- Lettera: A
American Society of Safety Professionals
L'American Society of Safety Professionals (ASSP) ed è un'associazione globale di professionisti della salute e della sicurezza sul lavoro composta da oltre 37.000 membri (2021). ASSP sviluppa e pubblica standard incentrati sulla protezione delle persone, dei beni e dell'ambiente. ASSP amministrata l US TAG (United States Technical Advisory Group) per ISO / PC 262 (International Organization for Standardization / Project Committee)
- Lettera: A
Una miscela con l'aria a condizioni atmosferiche di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta.
Vedi art. 288 TUS
- Lettera: A
Ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici o se ne prevede l'utilizzo in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.
- Lettera: A
Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.
- Lettera: A
Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.