I
- Lettera: I
Possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.
- Lettera: I
Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;(N)
Nota
(N) Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, Parere 27 luglio 2010 n. 48963 - Istanza di parere ai sensi del 'Regolamento sulla istruttoria dei quesiti giuridici' - Corretta applicazione dell'art. 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008 - ANCE
- Lettera: I
Impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.
- Lettera: I
Istituito nasce come INFAIL (acronimo di Istituto nazionale fascista per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) con il Regio decreto 23 marzo 1933, n. 264 (concernente l'unificazione degli Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro), convertito in Legge 29 giugno 1933, n. 860), allo scopo di tutelare, dal punto di vista assicurativo, le vittime degli infortuni sul lavoro; l’ente venne rinominato INAIL dopo la caduta del fascismo.
- Lettera: I
Art. 12 Interpello
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro. (1)(2)
2. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.
- Lettera: I
Irradianza (E) o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie espressa in watt su metro quadrato (W m-2).
- Lettera: I
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
La Legge 30 luglio 2010 n. 122 di conversione del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 ha soppresso IPSEMA e ISPESL facendo confluire le attività in INAIL.