R
- Lettera: R
Art. 214 - Definizioni
Radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm).
- Lettera: R
Tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 ¯Fm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:
1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
2) radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;
3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm).
- Lettera: R
Art. 214 - Definizioni
Radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm)
- Lettera: R
Art. 214 - Definizioni
Radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm
- Lettera: R
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
- Lettera: R
Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE
- Lettera: R
Registro infortuni
Decreto Ministeriale 12 settembre 1958 - Istituzione del registro degli infortuni. (G.U. n. 244 del 9 ottobre 1958)
- Lettera: R
Legge 1 marzo 1968 n. 186
[...] Tutte le apparecchiature e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere costruiti 'a regola d'arte'; quelli realizzati secondo le norme del CEI si intendono costruiti a regola d'arte.
Legge 6 Dicembre 1971 n. 1083 - Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile
[...] Art. 1 - Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentari con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.
[...] I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l’odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza. Le predette norme sono approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato [...]
Legge 18 ottobre 1977 n. 791
[...] È obbligatorio costruire e vendere materiale elettrico a bassa tensione costruito a regola d'arte [...]
D.M. 15 dicembre 1978
precisa che il CEI è l'organismo italiano incaricato dell'elaborazione delle norme armonizzate.
- Lettera: R
Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.
- Lettera: R
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
- Lettera: R
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
i) "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza": persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della -salute- e della sicurezza durante il lavoro