Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577
Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi.
(GU n.229 del 20.08.1982)

Art. 1 - Obiettivi e competenze
(abrogato dal Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139)

La prevenzione incendi costituisce servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente secondo criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale. Il servizio di prevenzione incendi costituisce compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2 - Definizione
(abrogato dal Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

Per «prevenzione incendi» si intende la materia di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare, secondo le norme emanate dagli organi competenti, l'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze.

Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
(GU n.80 del 05.04.2006 - S.O. n. 83)

Art. 13 - Definizione ed ambito di esplicazione
(articoli 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 1, 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.

2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Ambito Lavoro)

Art. 46 - Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.