- agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;
Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
- agenti chimici che pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo lettera b) numero 1) comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII.